INPS: PERMESSI AGGIUNTIVI PER MALATI ONCOLOGICI
L’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, ha fornito le istruzioni per i nuovi permessi retribuiti, previsti dall’articolo 2 della legge 106/2025. I permessi riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, e coloro che hanno figli minorenni con le stesse patologie. Sarà possibile usufruirne a partire dal 1° gennaio 2026, richiedendoli direttamente al datore di lavoro.
Per accedere, il lavoratore deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, in particolare la prescrizione medica e il riconoscimento dell’invalidità, e fornire, dopo la fruizione, l’attestazione della struttura sanitaria. Il diritto spetta anche ai genitori per i figli minorenni, con 10 ore per ciascun figlio.
Il trattamento economico corrisponde al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera e viene anticipato dal datore di lavoro, che poi lo recupererà tramite conguaglio con i contributi INPS. Per le ore di permesso fruito è riconosciuta anche la contribuzione figurativa.
Le istruzioni includono, infine, indicazioni operative per la corretta esposizione nei
flussi UniEmens e per il conguaglio, valide anche per lavoratori agricoli e dello
spettacolo.
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: PERIODO INVERNALE
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 29 aprile 2025 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” ed uno “invernale”. Più precisamente per il periodo “invernale” le aziende, aventi una o più unità locali in uno dei luoghi stabiliti dall’accordo, potranno ricorrere al lavoro stagionale dal 01/12 al 31/03.
Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore nel lasso di tempo che va dal 01/04 al 31/03 dell’anno successivo.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo che è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL, rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026.
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INPS: DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI E NASPI
Con la circolare n. 154 del 22.12.2025, l’INPS è intervenuto in riferimento alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, fornendo chiarimenti in merito ai riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
In particolare, l’INPS ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro comunicata tramite UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti”, al lavoratore è precluso l’accesso alla NASpI, trattandosi di una risoluzione qualificata come volontaria e, quindi, priva del requisito dell’involontarietà della disoccupazione.
Diversamente, qualora la cessazione del rapporto avvenga per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se riconducibile a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, il lavoratore può accedere alla NASpI, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, permanendo in tal caso il carattere involontario della cessazione.
È stato inoltre chiarito che se, successivamente all’avvio della procedura di cessazione per fatti concludenti da parte del datore di lavoro, il lavoratore presenti le proprie dimissioni, anche per giusta causa, tali dimissioni prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti; in presenza di dimissioni per giusta causa, resta ferma la possibilità di accesso alla NASpI, nel rispetto dei requisiti e dell’onere probatorio previsti.
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ACCONTO IVA: SCADENZA E MODALITÀ DI CALCOLO
Quest’anno il termine per il versamento dell’acconto IVA è fissato al 29 dicembre 2025, poiché il 27 cade di sabato. Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA, salvo specifiche esenzioni (ad esempio, chi applica il regime forfettario o versa meno di 103,29 euro).
L’acconto può essere calcolato con tre metodi:
– Storico: 88% dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo del 2024.
– Previsionale: stima delle operazioni dell’ultimo periodo del 2025.
– Effettivo: operazioni registrate fino al 20 dicembre.
La scelta del metodo più conveniente può ridurre o azzerare l’importo dovuto. Si ricorda che il mancato versamento comporta sanzioni, ridotte in caso di ravvedimento.
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INPS: AGGIORNAMENTO MODELLO AIUTI DE MINIMIS
Con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento della modulistica destinata ai soggetti aventi diritto alla concessione delle agevolazioni nel regime “de minimis”. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”.
Poiché i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono già stati adeguati ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata, che riflette i nuovi riferimenti normativi e le nuove soglie di concedibilità, è ora disponibile per le istanze di concessione di agevolazioni che non prevedono un modulo telematico di supporto.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”, ed è identificato dal codice “SC105.
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