INAIL: DENUNCIA DI INFORTUNIO E CODICE CCNL
Con la circolare 26 gennaio 2026 n. 4, l’INAIL ha reso noto che, a decorrere dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro che presentano comunicazioni o denunce di infortunio e di malattia professionale sono tenuti a indicare il codice alfanumerico del CCNL applicato, secondo la codificazione definita dal Consigli nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
L’obbligo deriva dall’accordo di collaborazione sottoscritto tra INAIL e CNEL il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità e l’efficacia delle analisi statistiche sugli eventi infortunistici connessi al lavoro. In attuazione di tale accordo, l’INAIL ha aggiornato i propri servizi online, adeguando la raccolta dei dati alla nuova classificazione basata sull’elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, soggetto a periodico aggiornamento.
All’interno delle procedure telematiche di denuncia è stato quindi introdotto il nuovo campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL”, che dovrà essere compilato in occasione dell’invio delle comunicazioni e delle denunce.
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INPS: CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Con la Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato per l’anno in corso i valori relativi al minimale di retribuzione giornaliera, al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, al limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e agli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti delle gestioni private e pubbliche.
Per il 2026, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 58,13 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), che al 1° gennaio 2026 è fissato a 611,85 euro.
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2026 è pari a 32,30 euro.
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PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’invio della dichiarazione di adesione esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: conflombardia@pec.confinrete.it, filcams@cgil.lombardia.it, fisascat.lombardia@cisl.it, mail@uiltucslombardia.it e info@enbil.it.
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DICHIARAZIONE IVA E VERSAMENTO IVA ANNUALE
La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata:
- a decorrere dall’1.2.2026;
- entro il 30.4.2026.
Il saldo IVA 2025 può essere versato entro:
- il 16.3.2026 (termine ordinario);
- il 30.6.2026, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
- il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).
È possibile rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2026, gli interessi sono dovuti nelle seguenti misure:
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
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1 |
16.3.2026 |
0,00% |
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2 |
16.4.2026 |
0,33% |
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3 |
18.5.2026 |
0,66% |
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4 |
16.6.2026 |
0,99% |
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5 |
16.7.2026 |
1,32% |
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6 |
20.8.2026 |
1,65% |
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7 |
16.9.2026 |
1,98% |
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8 |
16.10.2026 |
2,31% |
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9 |
16.11.2026 |
2,64% |
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10 |
16.12.2026 |
2,97% |
In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure:
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Importo da rateizzare maggiorato dell’1,6% |
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
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1 |
30.6.2026 |
0,00% |
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2 |
16.7.2026 |
0,18% |
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3 |
20.8.2026 |
0,51% |
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4 |
16.9.2026 |
0,84% |
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5 |
16.10.2026 |
1,17% |
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6 |
16.11.2026 |
1,50% |
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7 |
16.12.2026 |
1,83% |
In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.7.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure:
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Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% |
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
|
1 |
30.7.2026 |
0,00% |
|
2 |
20.8.2026 |
0,18% |
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3 |
16.9.2026 |
0,51% |
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4 |
16.10.2026 |
0,84% |
|
5 |
16.11.2026 |
1,17% |
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6 |
16.12.2026 |
1,50% |
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MASSIMALI ENASARCO 2026 E CONTRIBUTI INPS 2026
Dal 1° gennaio 2026, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.478 euro. Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 515 euro (128,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.717 euro. Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.026 euro (256,50 euro a trimestre).
L’aliquota contributiva Enasarco 2026 è confermata al 17%, così ripartita: 8,5% a carico della preponente; 8,5% a carico dell’agente di commercio.
Contributi INPS
Le aliquote inps per il corrente anno risultano come segue:
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Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/ coadiutori |
24% |
24,48% |
Per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
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Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/ coadiutori |
€ 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità) |
€ 4611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.808,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 56.224,00 euro. Per i redditi superiori a 56.224,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/coadiutori |
fino a € 56.224,00 |
24% |
24,48% |
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superiore a € 56.224,00 |
25% |
25,48% |
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