Split Payment: cos’è e cosa cambia per la proroga
Lo Split Payment (o scissione dei pagamenti) è una regola speciale per il versamento dell’IVA che si applica esclusivamente quando viene emessa una fattura verso la Pubblica Amministrazione o società collegate.
Quando si emette una fattura si indica sia il prezzo del servizio sia l’IVA. Il cliente pubblico, al momento del pagamento, verserà solo il prezzo del servizio (il guadagno netto), mentre tratterrà l’IVA e la verserà direttamente allo Stato.
Si tratta di un sistema nato per evitare che alcune imprese incassino l’IVA dai contratti pubblici senza poi versarla al fisco.
L’Unione Europea ha approvato la proroga. La precedente autorizzazione per questo meccanismo scadeva il 30/06/2026. Tuttavia, l’Italia ha ottenuto il via libera ufficiale dall’UE per applicarla fino al 30/06/2029.
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Pagamento delle tasse
Si ricorda che il 20/08/2026 si concentreranno i seguenti versamenti:
- IVA mensile/trimestrale: versamento dell’IVA relativa al mese di luglio 2026 (per i contribuenti mensili) o del secondo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali);
- Imposte sui redditi: versamento dei saldi e dei primi acconti derivanti dai modelli di dichiarazione dei redditi (Unico/Redditi 2026) per i soggetti con proroga o differimento;
- Contributi INPS: versamento dei contributi fissi INPS (artigiani e commercianti);
- Versamento contributi Enasarco: termine per il pagamento dei contributi ENASARCO relativi alle provvigioni maturate nel II trimestre 2026, periodo 01/04 – 30/06.
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Sospensione feriale dei termini dal 01/08/2026 al 04/09/2026
È prevista la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per:
- la trasmissione dei documenti e delle informazioni che sono richiesti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori: la sospensione è esclusa per le richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso dell’IVA;
- il pagamento delle somme dovute entro il termine di 60 giorni a seguito di:
- avvisi bonari;
- controlli formali di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
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CORTE DI CASSAZIONE: INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23715 del 21 luglio 2026, ha confermato la funzione economico-sociale dell’indennità sostitutiva del preavviso, volta a ridurre l’impatto della fine del contratto per la parte che la subisce. Nei casi di licenziamento, lo strumento offre una tutela economica al dipendente impegnato nella ricerca di un nuovo impiego; al contrario, nelle dimissioni, garantisce all’azienda i tempi tecnici per trovare un sostituto.
Sotto il profilo strettamente giuridico, i giudici di legittimità hanno riaffermato la natura obbligatoria del preavviso, che attribuisce la facoltà di optare tra la normale prosecuzione dell’attività e l’interruzione immediata del rapporto previo versamento della somma. Viene così negata ogni finalità risarcitoria dell’emolumento, qualificandolo come puramente retributivo a fronte dell’assenza di un legame tra la mancata prestazione lavorativa e la facoltà di recesso.
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INPS: NOVITÀ IN TEMA DI CERTIFICATO MEDICO
L’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, supera il precedente orientamento e riconosce la tutela previdenziale della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico.
Questa importante estensione si applica ora sia in caso di visita domiciliare, sia in caso di visita ambulatoriale, venendo incontro alle difficoltà di prenotazione dovute ai nuovi flussi degli studi medici. La copertura del giorno antecedente è subordinata alla condizione che il medico valorizzi nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” e che tale giorno non sia un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica, casi in cui resta obbligatorio ricorrere alla continuità assistenziale.
La novità garantisce così l’effettiva tutela del lavoratore, evitando che una giornata feriale resti scoperta da indennità.
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL.
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