PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 5% sul premio di risultato erogato ai lavoratori, o totalmente detassato, se gli stessi optano di destinarlo, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività già proposte per lo scorso anno e si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, a Confesercenti Regionale Lombardia (conflombardia@pec.confinrete.it), alle organizzazioni sindacali (filcams@cgil.lombardia.it; fisascat.lombardia@cisl.it; mail@uiltucslombardia.it) e a Enbil (info@enbil.it).
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TRASFERTA O TRASFERTISMO: INTERVIENE LA CORTE DI CASSAZIONE
Con l’Ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito la
distinzione tra trasferta e trasfertismo, evidenziando come si tratti di due fattispecie diverse, anche sul piano fiscale e contributivo.
La trasferta, legata a spostamenti occasionali da una sede fissa, è disciplinata dal comma 5 dell’art. 51 TUIR, che prevede una parziale esenzione delle indennità. Il trasfertismo, invece, è una modalità lavorativa strutturale, in cui manca una sede fissa e l’attività si svolge in luoghi sempre variabili: in questo caso, le indennità concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50%, ai sensi del comma 6.
La Cassazione sottolinea che non si tratta di una distinzione formale, ma sostanziale, che incide sulla qualificazione del rapporto di lavoro e richiede coerenza tra contratto, prassi e trattamento fiscale.
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FRINGE BENEFITS PERIODO 2025
Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits, già previsto nel corso del 2024.
In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER I NUOVI ISCRITTI NEL 2025 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La legge di bilancio 2025 prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commercianti, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
La riduzione contributiva in esame:
- si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Con il messaggio INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità della procedura telematica per presentare la domanda di agevolazione contributiva attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo. Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l’agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni.
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IL 30.9.2025 SCADRÀ IL TERMINE PER L’ADESIONE AL CPB 2025-2026
L’adesione al Concordato Preventivo Biennale viene formalizzata con la presentazione del modello CPB. L’invio può essere effettuato con due modalità alternative: in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025; in fase di trasmissione della dichiarazione del modello REDDITI 2025, allegandolo al modello ISA.
Trasmissione in via autonoma
In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:
– i dati anagrafici;
– la firma del contribuente;
– i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
Trasmissione congiunta
In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB 2025-2026 congiuntamente al modello REDDITI 2025 e al modello ISA, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno; anche in questo caso, tuttavia, l’adesione al CPB deve essere perfezionata entro il 30.9.2025.
Revoca
Da quest’anno è stata predisposta una procedura ad hoc per revocare l’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.
L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, allegando il frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 – Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”.
La revoca del CPB 2025-2026 deve essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.
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