CONVALIDA DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA
Con la nota 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte di genitori tutelati dall’art. 55, c.4, D.Lgs. 151/2001 devono comunque essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.
La misura, finalizzata a garantire la genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice a rassegnare le dimissioni, si applica anche durante il periodo di prova, in coerenza con la finalità di tutela della genitorialità.
Tale interpretazione mira a prevenire dimissioni indotte o discriminatorie, assicurando una protezione effettiva nei primi tre anni di vita del bambino.
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CONTRATTI STAGIONALI TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI BRESCIA: PERIODO INVERNALE
Confesercenti della Lombardia Orientale, in data 29 aprile 2025, ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali.
Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”. Più precisamente per il periodo “invernale”, le aziende, aventi una o più unità locali in uno dei luoghi stabiliti dall’accordo, potranno ricorrere al lavoro stagionale dall’01/12 al 31/03.
Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore, nel lasso di tempo che va dall’ 01/04 al 31/03 dell’anno successivo.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato.
L’accordo, che è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi, in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di UiltucsUIL, rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026.
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FRINGE BENEFITS PERIODO 2025
Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits, già previsto nel corso del 2024.
In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
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Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero – incentivi
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.
I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.
Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche:
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:
- che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;
- con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e optional esclusi).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, come individuata dall’ISTAT);
- contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);
- nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo;
- il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).
Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese:
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Per accedere ai contributi, le microimprese devono:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- non rientrare nelle imprese escluse dal regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la microimpresa abbia sede legale in una c.d. “area urbana funzionale”;
- contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);
- il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia
L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario.
Misura del contributo per le persone fisiche:
Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.
Per le persone fisiche il contributo è pari a:
- 11.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;
- 9.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.
I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
Misura del contributo per le microimprese:
Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.
L’importo di ciascun incentivo:
- copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;
- spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “de minimis” e dal Regolamento europeo “de minimis” per il settore agricolo nell’arco di tre anni.
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).
Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).
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CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026 IN ARRIVO LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES CHE STRALCIA LE SANZIONI E TUTTI GLI INTERESSI
La cosiddetta rottamazione-quinquies, prevista dal disegno di legge di bilancio 2026 non ancora approvato, riguarda i carichi di ruolo consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
Possono beneficiare della rottamazione solo i carichi derivanti da omessi versamenti e, in generale, da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, con esclusione, di conseguenza, dei ruoli formati a seguito di avviso di recupero di crediti di imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d’atto e altri tributi minori (ad esempio il c.d. super bollo auto).
Non possono rientrare nella rottamazione i carichi derivanti da accertamento esecutivo, salvo il residuale caso in cui tramite questo atto sia contestato un omesso o tardivo versamento (cosa che si verifica con una certa frequenza in tema di recupero delle ritenute fiscali a seguito di controllo sostanziale).
Rientrano nella rottamazione i ruoli o gli avvisi di addebito INPS purché la violazione non derivi da accertamento (verosimilmente, anche in questo caso la rottamazione è circoscritta all’omesso versamento di contributi INPS tardivamente dichiarati).
Anche i carichi derivanti da violazioni del Codice della Strada beneficiano della rottamazione, solo, però, con riferimento agli interessi e alle maggiorazioni di legge.
I benefici della rottamazione sono pressoché identici alla c.d. rottamazione-quater: il capitale (imposta o contributo) dovrà essere pagato per intero, mentre vengono meno le sanzioni e ogni tipo di interesse.
Quindi, non solo gli interessi di mora(dovuti in conseguenza delle somme non pagate e intimate con cartella di pagamento), ma anche gli interessi compresi nei carichi di ruolo quindi, nella maggioranza delle ipotesi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati come effetto del ritardato pagamento delle imposte).
Come per le pregresse rottamazioni, la domanda (il cui termine scade il prossimo 30 aprile 2026) andrà presentata anche se nulla è dovuto (è il caso delle imposte pagate tardi, laddove il ruolo concerne per forza di cose le sole sanzioni).
Il pagamento avviene in unica soluzione entro fine luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
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