CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI CONFESERCENTI: TERZA TRANCHE DEL RINNOVO
Con la mensilità di novembre 2025 sarà erogato il quarto incremento retributivo mensile dei sei complessivamente previsti dal rinnovo del CCNL.
L’aumento in oggetto è pari a 35 € per un lavoratore inquadrato al IV livello (importo da riparametrare per gli altri livelli).
Questa scadenza si colloca all’interno del percorso delineato dall’ipotesi di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritta il 22 marzo da Confesercenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.
L’accordo prevede, per il IV livello, un aumento complessivo a regime di 240 €, oltre all’una tantum di 350 €, suddivisa in due tranche già interamente erogate.
L’ipotesi di rinnovo completa il percorso avviato con l’accordo straordinario del 12 dicembre 2022, che aveva fornito una prima risposta salariale in seguito alla scadenza del precedente contratto.
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CONTRATTI STAGIONALI TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI BRESCIA: PERIODO INVERNALE
Confesercenti della Lombardia Orientale, in data 29 aprile 2025, ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali.
Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”. Più precisamente per il periodo “invernale”, le aziende, aventi una o più unità locali in uno dei luoghi stabiliti dall’accordo, potranno ricorrere al lavoro stagionale dall’01/12 al 31/03.
Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore, nel lasso di tempo che va dall’ 01/04 al 31/03 dell’anno successivo.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato.
L’accordo, che è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi, in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di UiltucsUIL, rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026.
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FRINGE BENEFITS PERIODO 2025
Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits, già previsto nel corso del 2024.
In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
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Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero – incentivi
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.
I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.
Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:
- che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;
- con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e optional esclusi).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, come individuata dall’ISTAT);
- contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5;
- nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo;
- il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).
Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese
L’incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Per accedere ai contributi, le microimprese devono:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- non rientrare nelle imprese escluse dal regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato;
Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
- la microimpresa abbia sede legale in una c.d. “area urbana funzionale”;
- contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);
Misura del contributo per le persone fisiche
Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.
Per le persone fisiche il contributo è pari a:
- 11.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;
- 9.000,00 euro, se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.
I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
Misura del contributo per le microimprese
Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.
L’importo di ciascun incentivo:
- copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;
- spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “de minimis” e dal Regolamento europeo “de minimis” per il settore agricolo nell’arco di tre anni.
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).
Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).
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LEGGE DI BILANCIO 2026: IN ARRIVO LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
La cosiddetta rottamazione-quinquies, prevista dal disegno di legge di bilancio 2026 non ancora approvato, riguarda i carichi di ruolo consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
Possono beneficiare della rottamazione solo i carichi derivanti da omessi versamenti e, in generale, da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, con esclusione, di conseguenza, dei ruoli formati a seguito di avviso di recupero di crediti di imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d’atto e altri tributi minori (ad esempio il c.d. super bollo auto).
Non possono rientrare nella rottamazione i carichi derivanti da accertamento esecutivo, salvo il residuale caso in cui tramite questo atto sia contestato un omesso o tardivo versamento (cosa che si verifica con una certa frequenza in tema di recupero delle ritenute fiscali a seguito di controllo sostanziale).
Rientrano nella rottamazione i ruoli o gli avvisi di addebito INPS purché la violazione non derivi da accertamento (verosimilmente, anche in questo caso la rottamazione è circoscritta all’omesso versamento di contributi INPS tardivamente dichiarati).
Anche i carichi derivanti da violazioni del Codice della Strada beneficiano della rottamazione, ma solo con riferimento agli interessi e alle maggiorazioni di legge.
I benefici della rottamazione sono pressoché identici alla c.d. rottamazione-quater: il capitale (imposta o contributo) dovrà essere pagato per intero, mentre vengono meno le sanzioni e ogni tipo di interesse; sia gli interessi di mora che gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Come per le pregresse rottamazioni, la domanda (il cui termine scade il prossimo 30 aprile 2026) andrà presentata anche nel caso di ruoli emessi per le sole sanzioni ed interessi per imposte pagate tardivamente. Il pagamento avviene in unica soluzione entro fine luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, con decorrenza luglio 2026.
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