INAIL: DENUNCIA DI INFORTUNIO E CODICE CCNL
Con la circolare 26 gennaio 2026 n. 4, l’INAIL ha reso noto che, a decorrere dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro che presentano comunicazioni o denunce di infortunio e di malattia professionale sono tenuti a indicare il codice alfanumerico del CCNL applicato, secondo la codificazione definita dal Consigli nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
L’obbligo deriva dall’accordo di collaborazione sottoscritto tra INAIL e CNEL il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità e l’efficacia delle analisi statistiche sugli eventi infortunistici connessi al lavoro. In attuazione di tale accordo, l’INAIL ha aggiornato i propri servizi online, adeguando la raccolta dei dati alla nuova classificazione basata sull’elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, soggetto a periodico aggiornamento.
All’interno delle procedure telematiche di denuncia è stato quindi introdotto il nuovo campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL”, che dovrà essere compilato in occasione dell’invio delle comunicazioni e delle denunce.
Per ricevere maggiori informazioni, inviare una mail a info@comservizi.it
INPS: CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Con la Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato per l’anno in corso i valori relativi al minimale di retribuzione giornaliera, al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, al limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e agli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti delle gestioni private e pubbliche.
Per il 2026, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 58,13 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), che al 1° gennaio 2026 è fissato a 611,85 euro.
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2026 è pari a 32,30 euro.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it
PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’invio della dichiarazione di adesione esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: conflombardia@pec.confinrete.it, filcams@cgil.lombardia.it, fisascat.lombardia@cisl.it, mail@uiltucslombardia.it e info@enbil.it.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it
OBBLIGO DI TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2025
Se durante lo scorso anno la tua impresa ha incassato contributi, sovvenzioni o aiuti economici da parte della Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, Camere di Commercio, ecc.), ti ricordiamo che è necessario rendere pubblici questi dati entro i prossimi mesi.
L’obbligo scatta se il totale dei vantaggi economici ricevuti nel 2025 è pari o superiore a 10.000 euro. Il limite di 10.000 euro si riferisce alla somma di tutti i contributi incassati, non al singolo aiuto.
Per ogni aiuto ricevuto, si dovrà indicare:
- L’ente che ha erogato i soldi
- L’importo esatto incassato
- Quando è avvenuto l’incasso
- Una breve descrizione del motivo del contributo (la “causale”).
Il canale e la scadenza dipendono dal tipo di azienda:
- Se l’azienda redige il bilancio ordinario e abbreviato: le informazioni vanno inserite nella Nota Integrativa durante l’approvazione del bilancio. Per le micro imprese sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito Internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
- Se l’azienda è una ditta individuale o una società di persone: le informazioni vanno pubblicate sul sito internet aziendale o sulla pagina Facebook dell’attività entro il 30 giugno 2026 .
EROGAZIONI INDICATE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA),è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito Internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).
La trasparenza è importante: in caso di controlli, la mancata pubblicazione prevede una sanzione minima di 2.000 euro. Se dopo la sanzione non ci si mette in regola entro 90 giorni, si rischia di dover restituire l’intero contributo ricevuto.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it
BLOCCO TOTALE DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI
A partire dal 1° gennaio 2026, la soglia che fa scattare il divieto di compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti scaduti è ridotta da 100.000 euro a 50.000 euro.
Questa misura, introdotta per stringere ulteriormente i controlli sulle compensazioni in F24, prevede le seguenti regole operative:
Soglia di sbarramento: Il blocco si attiva se il contribuente ha carichi affidati all’Agente della Riscossione (ruoli scaduti) per un importo complessivo superiore a 50.000 euro.
Oggetto del blocco: L’inibizione riguarda la possibilità di utilizzare in compensazione “orizzontale” (ovvero tra tributi diversi) i crediti d’imposta maturati.
Condizioni di esclusione: Il divieto non si applica se per i debiti in questione è stata ottenuta una rateazione regolarmente pagata o se è stata presentata istanza di rottamazione.
Efficacia temporale: Fino al 31 dicembre 2025 rimane in vigore la soglia precedente di 100.000 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e operativa dal 1° luglio 2024.
Ripristino della compensazione: Per tornare a compensare i crediti, il contribuente deve estinguere o ridurre il debito scaduto fino a portarlo a un importo pari o inferiore alla soglia dei 50.000 euro.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it


