PREMI DI PRODUTTIVITÁ DETASSATI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 5% sul premio di risultato erogato ai lavoratori, o totalmente detassato, se gli stessi optano di destinarlo, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività già proposte per lo scorso anno e si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, a Confesercenti Regionale Lombardia (conflombardia@pec.confinrete.it), alle organizzazioni sindacali (filcams@cgil.lombardia.it; fisascat.lombardia@cisl.it; mail@uiltucslombardia.it) e a Enbil (info@enbil.it).
Per ricevere copia integrale dell’accordo inviare una mail a: brescia@enbil.it
RINNOVATO L’ACCORDO SUI CONTRATTI STAGIONALI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Confesercenti della Lombardia Orientale, in data 29 aprile 2025, ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL.
Per ricevere il modulo necessario all’adesione, prendere visione dell’accordo o per avere qualsiasi informazione: brescia@enbil.it
CONTRIBUTO ASTER TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
A seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS) del 22 marzo 2024, si segnala una variazione in merito al contributo per l’assistenza sanitaria integrativa previsto dall’articolo 4 del Titolo II – Welfare Contrattuale. A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo mensile da versare all’ENTE ASTER subirà un incremento pari a 3 euro, interamente a carico del datore di lavoro.
Il nuovo importo troverà applicazione a partire dalla mensilità di aprile 2025, con versamento da effettuare entro la scadenza del 16 maggio 2025.
Il nuovo contributo mensile complessivo sarà pari a 15 euro per ciascun lavoratore in forza con CCNL TDS – CONFESERCENTI, di cui 13 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del dipendente.
Per maggiori informazioni contattare: info@comservizi.it
IMU – Versamento della prima rata entro il 16.6.2025
Entro il 16.6.2025 va versata la prima rata dell’IMU per il 2025, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024.
La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2025.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi dell’IMU sono quelli indicati nella tabella che segue.
Sono soggetti passivi IMU |
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Proprietario |
Titolare di un diritto reale di godimento |
Locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing), per tutta la durata del contratto |
Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice |
Concessionario di beni demaniali |
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Non sono soggetti passivi IMU |
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Nudo proprietario |
Titolare di un diritto personale di godimento |
Locatore finanziario che concede l’immobile |
Genitore proprietario non assegnatario |
IMMOBILI ASSOGGETTATI AD IMU
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In considerazione della categoria a cui va ricondotto l’immobile:
- vanno applicati criteri diversi per la determinazione della base imponibile;
- sono stabiliti parametri differenti entro i quali il Comune delibera le aliquote.
ABITAZIONE PRINCIPALE
- sono assoggettate all’imposta, seppure con delle agevolazioni, le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
Sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze.
Fermi restando detti requisiti, ai fini dell’IMU si intendono “pertinenze dell’abitazione principale” esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo):
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile ai fini IMU si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio:
- in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune;
- ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:
- la zona territoriale di ubicazione;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
TERRENI AGRICOLI
- La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135.
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) –
APPLICABILITÀ IN RELAZIONE AL MODELLO REDDITI 2025
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA), alla cui compilazione sono tenuti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:
- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello Redditi nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico software.
Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessarie ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.
Regime premiale
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale raggiunti e conseguenti all’applicazione degli ISA, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella.
Beneficio |
Livello minimo |
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
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9 (per il 2024) |
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui. |
9 (per il 2024) |
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
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8 (per il 2024) |
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. |
8 (per il 2024) |
Esclusione dalla disciplina delle società non operative. |
9 (per il 2024) |
PROFILI SANZIONATORI
Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.
Allegato relativo al concordato preventivo biennale
Per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, può essere allegato al modello ISA il quadro P del modello CPB 2025-2026 nel quale viene espressa l’adesione al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per chiarimenti e approfondimenti sulla norma in oggetto. Per maggiori informazioni visita il sito o contattaci e scegli la sede più vicina tramite il seguente link al sito: dovesiamo