Split Payment: cos’è e cosa cambia per la proroga
Lo Split Payment (o scissione dei pagamenti) è una regola speciale per il versamento dell’IVA che si applica esclusivamente quando viene emessa una fattura verso la Pubblica Amministrazione o società collegate.
Quando si emette una fattura si indica sia il prezzo del servizio sia l’IVA. Il cliente pubblico, al momento del pagamento, verserà solo il prezzo del servizio (il guadagno netto), mentre tratterrà l’IVA e la verserà direttamente allo Stato.
Si tratta di un sistema nato per evitare che alcune imprese incassino l’IVA dai contratti pubblici senza poi versarla al fisco.
L’Unione Europea ha approvato la Proroga. La precedente autorizzazione per questo meccanismo scadeva al 30/06/2026. Tuttavia, l’Italia ha ottenuto il via libera ufficiale dall’UE per applicarla fino al 30/06/2029.
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Pagamento delle tasse
Si ricorda che il 20/08/2026 si concentreranno i seguenti versamenti:
- IVA mensile/trimestrale: versamento dell’IVA relativa al mese di luglio 2026 (per i contribuenti mensili) o del secondo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali);
- Imposte sui redditi: versamento dei saldi e dei primi acconti derivanti dai modelli di dichiarazione dei redditi (Unico/Redditi 2026) per i soggetti con proroga o differimento;
- Contributi INPS: versamento dei contributi fissi INPS (artigiani e commercianti);
- Versamento contributi Enasarco: termine per il pagamento dei contributi ENASARCO relativi alle provvigioni maturate nel II trimestre 2026, periodo 01/04 – 30/06.
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Sospensione feriale dei termini dal 01/08/2026 al 04/09/2026
È prevista la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per:
- la trasmissione dei documenti e delle informazioni che sono richiesti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (comma 16); la sospensione è esclusa per quelli che sono relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso dell’IVA;
- il pagamento delle somme dovute entro il termine di 60 giorni a seguito:
- avvisi bonari
- dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
- della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL
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DETASSAZIONE CCNL: L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE AI QUESITI
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto due misure di detassazione per i lavoratori dipendenti del settore privato, valide per il periodo d’imposta 2026.
La prima prevede un’imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026 (per redditi 2025 fino a 33.000 euro).
La seconda applica un’imposta sostitutiva al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro lordi, sulle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, a turni o nei giorni di riposo settimanale (per redditi 2025 fino a 40.000 euro).
Con la Circolare N. 3/E contenente le risposte ai quesiti del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sull’applicazione di tali agevolazioni.
Tra i diversi quesiti trattati, segnaliamo che l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che entrambe le agevolazioni richiedono l’applicazione di un CCNL, escludendo i rapporti regolati solo da accordi aziendali o territoriali.
Viene precisato che il regime del 5% spetta sulle tranche di incremento corrisposte nell’intero anno 2026 secondo il principio di cassa allargato, includendo anche gli aumenti legati ad annualità precedenti se distribuiti in più anni. Restano tassativamente escluse le erogazioni “una tantum”.
Sotto il profilo del lavoro straordinario, l’Agenzia ha invece specificato che l’imposta sostitutiva del 15% non si applica allo straordinario diurno ordinario, ma si estende eccezionalmente all’intera retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro straordinario notturno e straordinario festivo, in quanto considerate somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione.
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INPS: TERMINE PER L’INVIO DELLE DOMANDE PER “BONUS DONNE, GIOVANI E ZES UNICA” RIFERITI AL PERIODO 01/09/24 AL 31/12/2025
Con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, l’INPS ha fissato il termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle domande di accoglimento dei Bonus “Giovani”, “Donne” e “ZES Unica”, introdotti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. Coesione (D.L. n. 60/2024). Le istanze telematiche volte a ottenere lo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 dovranno essere inviate tassativamente entro il 30 settembre 2026.
A decorrere dal 1° ottobre 2026 i canali telematici saranno definitivamente chiusi per consentire al Ministero del Lavoro il consolidamento della spesa. Il rispetto di questa scadenza è fondamentale per non perdere le agevolazioni, le cui istruzioni amministrative operative rimangono quelle già illustrate dall’Istituto con le circolari n. 90/2025, n. 91/2025 e n. 10/2026.
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