CCNL TERZIARIO CONFESERCENTI: SECONDA TRANCHE UNA TANTUM
Nel mese di luglio 2025 sarà corrisposta la seconda tranche dell’indennità “una tantum” prevista dal rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi siglato il 22 marzo 2024.
L’indennità, pari a 350 euro lordi per il IV livello (riparametrata per gli altri livelli), è destinata ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024. La somma è suddivisa in due tranche: la prima già erogata a luglio 2024, la seconda in pagamento con la retribuzione di luglio 2025.
Ai soli fini del computo, tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
L’importo una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.
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CONTRATTO INTERMITTENTE: CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità di fare riferimento alla tabella delle attività allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, abrogato dalla Legge n. 56/2025 per la stipula di contratti di lavoro intermittenti.
Nonostante l’abrogazione formale del decreto, l’INL ha precisato che resta valido l’elenco delle attività contenute nella tabella per la stipula di contratti di lavoro intermittente, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2004.
Resterà dunque possibile, unitamente agli altri criteri individuati dal Decreto legislativo 81/2015, stipulare contratti di natura intermittente per le attività contenuta nella tabella di qui sopra.
Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo info@comservizi.it
CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 29 aprile 2025 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” ed uno “invernale”.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL.
Per ricevere il modulo necessario all’adesione, prendere visione dell’accordo o per avere qualsiasi informazione: brescia@enbil.it
AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETTARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.6.2025 n. 63, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori, con riferimento al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025).
Anche per il periodo d’imposta 2024, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
- 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
- 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
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CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2025 – CHIARIMENTI
La circ. INPS del 27.6.2025 n. 105 ha riepilogato i criteri per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2025, che serve agli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS per determinare i contributi previdenziali a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
Adesione al concordato preventivo biennale
Indicazioni particolari sono state rese rispetto ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025.
Come regola generale, infatti, l’adesione al CPB comporta la determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali sulla base degli importi concordati. Tuttavia, se il reddito effettivo risulta superiore a quello concordato, è in facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo.
La scelta del contribuente influenza le modalità di compilazione del quadro. Specifici campi devono essere compilati in caso di opzione per la determinazione dei contributi sulla base del reddito effettivo.
In caso di determinazione dei contributi sul reddito concordato, occorre comprendere nella base imponibile contributiva anche l’eventuale quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva CPB (anche nel caso di partecipazioni in società aderenti al concordato).
Versamento dei contributi – proroga dei termini
La circolare riepiloga anche i termini di versamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2024 e come primo acconto per il 2025, che scadono:
- il 30.6.2025;
- oppure il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,40%.
In favore dei soggetti ISA e dei contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, questi termini sono prorogati:
- al 21.7.2025;
- oppure al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”. La proroga riguarda anche i soci di srl:
- artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
- anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.
Il secondo acconto per il 2025 deve essere versato entro l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica).
Per maggiori informazioni contattare: info@comservizi.it