AL VIA LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE – QUINQUIES
Con un comunicato pubblicato il 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono ora a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno dell’area riservata.
Per chi ha presentato l’istanza in area pubblica, invece, la comunicazione verrà inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o all’indirizzo “fisico” indicato nella domanda. Occorre, quindi, in entrambi i casi, prestare molta attenzione.
L’eventuale ritardo nella trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non pregiudica in alcun modo la possibilità di accedere alla definizione agevolata.
Qualora il contribuente ritenga errata la comunicazione – ad esempio per mancato stralcio di sanzioni derivante da una classificazione erronea della voce di debito ad opera dell’ente creditore – può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica. Per i carichi non tributari, il rimedio va individuato in base alla giurisdizione competente.
Il pagamento dell’unica rata o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2026.
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA ANNUALE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Entro il 30 giugno 2026 i gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativa annuale dell’imposta di soggiorno relativa all’anno d’imposta 2025.
L’obbligo sussiste sia per i gestori in forma imprenditoriale che non imprenditoriale (occasionale) di:
- Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere.
- Bed & Breakfast (B&B), affittacamere e case vacanza.
- Agriturismi, ostelli e rifugi.
- Campeggi e villaggi turistici.
Chiunque affitti un immobile per periodi inferiori a 30 giorni è tenuto all’adempimento.
Questo include:
- Proprietari privati che gestiscono direttamente l’appartamento.
- Sublocatori o comodatari dell’immobile.
Se la prenotazione e il pagamento avvengono tramite intermediari, l’obbligo si sposta o si sdoppia:
- Portali web (es. Airbnb): Se il portale incassa direttamente l’imposta di soggiorno dal cliente al momento della prenotazione, è il portale stesso a dover presentare la dichiarazione per quella quota.
- Agenzie immobiliari o Property Manager: Se gestiscono l’incasso dei canoni e delle tasse per conto del proprietario, l’adempimento spetta a loro.
L’invio è telematico ed è obbligatorio anche in caso di zero presenze o di attività cessate nel 2025.
Per predisporre la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata del Portale Agenzia delle Entrate utilizzando SPID, CIE o CNS. Nella dichiarazione si devono inserire, oltre ai dati della struttura e al numero dei pernottamenti, l’imposta incassata, specificando anche quella riscossa tramite intermediari come Booking.com o Airbnb.
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CONFERMATA A 48 EURO LA DEDUZIONE FORFETARIA PER AUTOTRASPORTATORI
Con comunicato del 23 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2025, da indicare nel modello REDDITI 2026.
Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48 euro.
Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture e alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione:
- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” ed uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria Generale di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL
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NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI: INDICAZIONE DEL CODICE CNEL
Il D.L. n. 62/2026 introduce l’obbligo di indicare il codice alfanumerico unico CNEL del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in tutti i contratti di lavoro subordinato e nelle buste paga a partire dal 1° maggio 2026. La misura, finalizzata ad ampliare i requisiti di informazione trasparente dovuta ai lavoratori, richiede l’inserimento del codice nei contratti individuali di assunzione e nei cedolini mensili, diventando così un adempimento informativo obbligatorio a carico di tutti i datori di lavoro.
Di seguito i codici CNEL dei CCNL Confesercenti:
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: H012
TURISMO: H058
PANIFICATORI: E023
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CIRCOLARI INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE PER BONUS GIOVANI, DONNE E ZES 2026
L’INPS ha pubblicato tre importanti circolari datate 14 maggio 2026 per regolare gli sgravi contributivi legati alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Di seguito riassumiamo in breve le 3 circolari:
Bonus Giovani 2026 (Circolare n. 55): esonero dei contributi INPS del 100% (fino a 500€/mese o 650€/mese nella ZES unica) per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, privi di impiego da almeno 6, 12 o 24 mesi. L’agevolazione, valida per assunzioni nel 2026 per un massimo di 24 mesi, richiede il rispetto delle condizioni di lavoratore svantaggiato e l’incremento occupazionale netto.
Bonus ZES 2026 (Circolare n. 56): esonero dei contributi INPS del 100% (fino a 650€ mese) per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale over 35 disoccupato da almeno 24 mesi. L’agevolazione è destinata a datori di lavoro privati con un massimo di 10 dipendenti, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Bonus Donne 2026 (Circolare n. 57): esonero dei contributi INPS del 100% per un massimo di 24 mesi. È rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
Per tutte e tre le agevolazioni, l’accesso è subordinato all’invio di una specifica domanda telematica all’INPS. I moduli dedicati saranno resi disponibili sul sito istituzionale e all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
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