AL VIA LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE – QUINQUIES
Con un comunicato pubblicato il 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono ora a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno dell’area riservata.
Per chi ha presentato l’istanza in area pubblica, invece, la comunicazione verrà inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o all’indirizzo “fisico” indicato nella domanda. Occorre, quindi, in entrambi i casi, prestare molta attenzione.
L’eventuale ritardo nella trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non pregiudica in alcun modo la possibilità di accedere alla definizione agevolata.
Qualora il contribuente ritenga errata la comunicazione – ad esempio per mancato stralcio di sanzioni derivante da una classificazione erronea della voce di debito ad opera dell’ente creditore – può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica. Per i carichi non tributari, il rimedio va individuato in base alla giurisdizione competente.
Il pagamento dell’unica rata o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2026.
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA ANNUALE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Entro il 30 giugno 2026 i gestori di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativa annuale dell’imposta di soggiorno relativa all’anno d’imposta 2025.
L’obbligo sussiste sia per i gestori in forma imprenditoriale che non imprenditoriale (occasionale) di:
- Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere.
- Bed & Breakfast (B&B), affittacamere e case vacanza.
- Agriturismi, ostelli e rifugi.
- Campeggi e villaggi turistici.
Chiunque affitti un immobile per periodi inferiori a 30 giorni è tenuto all’adempimento.
Questo include:
- Proprietari privati che gestiscono direttamente l’appartamento.
- Sublocatori o comodatari dell’immobile.
Se la prenotazione e il pagamento avvengono tramite intermediari, l’obbligo si sposta o si sdoppia:
- Portali web (es. Airbnb): se il portale incassa direttamente l’imposta di soggiorno dal cliente al momento della prenotazione, è il portale stesso a dover presentare la dichiarazione per quella quota.
- Agenzie immobiliari o Property Manager: se gestiscono l’incasso dei canoni e delle tasse per conto del proprietario, l’adempimento spetta a loro.
L’invio è telematico ed è obbligatorio anche in caso di zero presenze o di attività cessate nel 2025.
Per predisporre la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata del Portale Agenzia delle Entrate utilizzando SPID, CIE o CNS. Nella dichiarazione si devono inserire, oltre ai dati della struttura e al numero dei pernottamenti, l’imposta incassata, specificando anche quella riscossa tramite intermediari come Booking.com o Airbnb.
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CONFERMATA A 48 EURO LA DEDUZIONE FORFETARIA PER AUTOTRASPORTATORI
Con comunicato del 23 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2025, da indicare nel modello REDDITI 2026.
Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48 euro.
Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture e alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione:
- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL
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BONUS GIOVANI, BONUS ZES E BONUS DONNE 2026: INDICAZIONI INPS
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), con i messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026, ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili, rispettivamente per gli sgravi relativi al Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026, previsti dal D.L. n. 62/2026.
A decorrere dalla medesima data dell’11 giugno 2026, i datori di lavoro, o i loro intermediari, potranno inviare le domande di esonero contributivo tramite il sito istituzionale dell’Istituto, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
All’interno dei documenti, l’ente descrive nel dettaglio le modalità di esposizione dei dati per la fruizione delle agevolazioni nelle sezioni UniEmens destinate al settore privato, alla pubblica amministrazione e al comparto agricolo.
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ADESIONE AUTOMATICA DEL TFR: AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA
La Legge n. 199/2025 ha introdotto una riforma nella gestione del Trattamento Fine Rapporto (TFR), applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026.
La nuova disciplina interessa i lavoratori di prima assunzione assoluta nel settore privato e i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare con TFR versato, mentre esclude, tra gli altri, i rapporti di durata inferiore a 60 giorni, il lavoro domestico e la pubblica amministrazione.
Il provvedimento ha ridotto il tempo a disposizione del neoassunto per decidere la destinazione del TFR da 6 mesi a 60 giorni dalla data di assunzione.
In caso di mancata espressione della scelta entro tale termine, scatta l’adesione automatica del dipendente alla previdenza complementare (silenzio-assenso).
L’adesione automatica comporta l’obbligo per l’azienda di versare al fondo il 100% del TFR maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e il contributo del lavoratore nelle misure minime previste dal CCNL applicato.
La norma ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare un’informativa dettagliata all’atto dell’assunzione e di raccogliere la dichiarazione sulla storia previdenziale pregressa del lavoratore.
L’omessa o errata gestione degli adempimenti comporta sanzioni amministrative e responsabilità civili per eventuali differenze di rendimento finanziario. Si evidenzia, infine, che per la piena operatività della portata della norma si attende il completamento degli ultimi passaggi istituzionali.
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