CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA: TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali.
Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato.
L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL.
Per ricevere il modulo necessario all’adesione, prendere visione dell’accordo o per avere qualsiasi informazione: brescia@enbil.it
BONUS GIOVANI: DAL 1° LUGLIO RICHIESTO AUMENTO OCCUPAZIONALE
L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno, ha fornito importanti chiarimenti e integrazioni in merito ai requisiti per la fruizione del “Bonus Giovani”, l’incentivo previsto dall’articolo 22 del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto “Decreto Coesione”).
Questo incentivo, pari al 100% dei contributi previdenziali (nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore), è riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni.
L’Unione Europea, analogamente a quanto già richiesto per il “Bonus Donne”, ha stabilito che anche per il Bonus Giovani sia introdotto, come criterio indispensabile per la fruizione, l’aumento netto del numero totale di lavoratori occupati nell’impresa.
Pertanto, l’INPS ha ribadito che, per tutte le assunzioni e trasformazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del Bonus Giovani sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, in linea con quanto già previsto per il cosiddetto “Bonus Donne”.
Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo info@comservizi.it
INPS: POTENZIAMENTO SERVIZIO RICHIESTE VISITE MEDICHE
L’INPS, con il messaggio n. 1505 del 15 maggio 2025, ha illustrato il potenziamento del servizio online per le richieste di visite mediche di controllo per i lavoratori assenti per malattia.
L’Istituto ha illustrato l’introduzione di due nuove funzionalità che permettono ai datori di lavoro di richiedere le visite direttamente dagli attestati di malattia.
La funzionalità “Richieste da attestati di malattia” consente di selezionare gli attestati, visualizzarne i dettagli, modificarli o eliminarli.
La funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia” permette di monitorare lo stato degli invii, con protocollo e esito.
Dopo aver confermato i dati aziendali, si possono inserire i dettagli specifici della visita, come data e orario.
Queste novità rendono il processo più rapido e la gestione delle visite fiscali più agevole per le aziende.
Per maggiori informazioni riguardanti l’invio della pratica contattare: info@comservizi.it
POSTICIPATO IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
Sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2025;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o di vantaggio.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (pari a 5.164.569,00 euro).
Pertanto, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: NOVITÀ IN VIGORE DAL 13 GIUGNO
Dal 13 giugno 2025 sono entrate in vigore importanti aggiornamenti relativi al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Le nuove disposizioni riguardano, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario, le modalità di esclusione e cessazione dal CPB in caso di operazioni straordinarie, e i limiti di utilizzo delle aliquote dell’imposta sostitutiva. Di seguito, i principali punti da conoscere:
- I contribuenti forfettari non possono accedere al concordato preventivo biennale dal 01/01/2025. Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.
- Il termine per l’adesione al CPB è stato prorogato al 30/09/2025.
- Il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento è causa di esclusione (da verificare prima dell’adesione) e di cessazione (da verificare dopo l’adesione) dal concordato preventivo biennale. Le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni. La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.
- Limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Viene infatti previsto che le aliquote dell’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possano essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000,00 euro. Sull’eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:
-l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
-l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.
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