INPS: DENUNCIA DI INFORTUNIO E CODICE CCNL
Con la circolare 26 gennaio 2026 n. 4, l’INAIL ha reso noto che, a decorrere dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro che presentano comunicazioni o denunce di infortunio e di malattia professionale sono tenuti a indicare il codice alfanumerico del CCNL applicato, secondo la codificazione definita dal Consigli nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
L’obbligo deriva dall’accordo di collaborazione sottoscritto tra INAIL e CNEL il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità e l’efficacia delle analisi statistiche sugli eventi infortunistici connessi al lavoro. In attuazione di tale accordo, l’INAIL ha aggiornato i propri servizi online, adeguando la raccolta dei dati alla nuova classificazione basata sull’elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, soggetto a periodico aggiornamento.
All’interno delle procedure telematiche di denuncia è stato quindi introdotto il nuovo campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL”, che dovrà essere compilato in occasione dell’invio delle comunicazioni e delle denunce.
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INPS: CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Con la Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato per l’anno in corso i valori relativi al minimale di retribuzione giornaliera, al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, al limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, e agli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle gestioni private e pubbliche.
Per il 2026, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 58,13 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, che al 1° gennaio 2026 è fissato a 611,85 euro.
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera per l’anno 2026 è pari a 32,30 euro.
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PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’invio della dichiarazione di adesione esclusivamente via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Confesercenti Regionale Lombardia: conflombardia@pec.confinrete.it e alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil: filcams@cgil.lombardia.it Fisascat Cisl: fisascat.lombardia@cisl.it Uiltucs Uil: mail@uiltucslombardia.it e Enbil: info@enbil.it.
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DICHIARAZIONE IVA E VERSAMENTO IVA ANNUALE
La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata:
- a decorrere dall’1.2.2026;
- entro il 30.4.2026.
Il saldo IVA relativo al 2025 deve quindi essere versato entro il 16.3.2026.
In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2026 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi.
Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2026 scade il 30.7.2026. In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.
Riepilogando, il saldo IVA 2025 può essere versato entro:
- il 16.3.2026 (termine ordinario);
- il 30.6.2026, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
- il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).
Il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2026, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
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1 |
16.3.2026 |
0,00% |
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2 |
16.4.2026 |
0,33% |
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3 |
18.5.2026 |
0,66% |
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4 |
16.6.2026 |
0,99% |
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5 |
16.7.2026 |
1,32% |
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6 |
20.8.2026 |
1,65% |
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7 |
16.9.2026 |
1,98% |
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8 |
16.10.2026 |
2,31% |
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9 |
16.11.2026 |
2,64% |
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10 |
16.12.2026 |
2,97% |
In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.
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Importo da rateizzare maggiorato dell’1,6% |
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
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1 |
30.6.2026 |
0,00% |
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2 |
16.7.2026 |
0,18% |
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3 |
20.8.2026 |
0,51% |
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4 |
16.9.2026 |
0,84% |
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5 |
16.10.2026 |
1,17% |
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6 |
16.11.2026 |
1,50% |
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7 |
16.12.2026 |
1,83% |
In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.7.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.
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Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% |
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Rata |
Scadenza |
Interessi |
|
1 |
30.7.2026 |
0,00% |
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2 |
20.8.2026 |
0,18% |
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3 |
16.9.2026 |
0,51% |
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4 |
16.10.2026 |
0,84% |
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5 |
16.11.2026 |
1,17% |
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6 |
16.12.2026 |
1,50% |
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MASSIMALI ENASARCO 2026 E CONTRIBUTI INPS 2026
Dal 1° gennaio 2026, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.478 euro. Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 515 euro (128,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.717 euro.Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.026 euro (256,50 euro a trimestre).
L’aliquota contributiva Enasarco 2026 è confermata al 17%, così ripartita: 8,5% a carico della preponente. 8,5% a carico dell’agente di commercio.
Contributi INPS
Le aliquote inps per il corrente anno risultano come segue:
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Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/ coadiutori |
24% |
24,48% |
Per l’anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
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Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/ coadiutori |
€ 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità) |
€ 4611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Il contributo per l’anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.808,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 56.224,00 euro. Per i redditi superiori a 56.224,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
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Titolari e coadiuvanti/coadiutori |
fino a € 56.224,00 |
24% |
24,48% |
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superiore a € 56.224,00 |
25% |
25,48% |
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