NOVITÀ SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI DONATI
Dal 18 dicembre 2025 entra in vigore la riforma dell’azione di restituzione, che semplifica la compravendita di immobili provenienti da donazione. In passato, chi acquistava un immobile donato rischiava di doverlo restituire ai legittimari del donante, creando incertezza e difficoltà nell’ottenere mutui.
Con la nuova disciplina, i terzi che acquistano a titolo oneroso non potranno più essere chiamati a restituire il bene: il legittimario potrà agire solo contro il donatario, chiedendo il bene o una compensazione in denaro.
Questo intervento mira a rendere più sicuri i trasferimenti e favorire l’accesso al credito. Rimane una tutela per i legittimari nel caso di atti gratuiti successivi alla donazione, ma il rischio per gli acquirenti è sostanzialmente eliminato.
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REGIME FORFETTARIO: CONFERMA E SOGLIA AGGIORNATA PER IL 2026 DALLA LEGGE DI BILANCIO IN VIA DI APPROVAZIONE
Il regime forfettario continuerà ad essere applicabile nel 2026 con regole sostanzialmente stabili. La principale novità, prevista dalla legge di bilancio che deve essere ancora approvata, riguarda la soglia dei redditi da lavoro dipendente, che resta fissata a 35.000 euro anche per il prossimo anno (anziché 30.000).
Questo consente a più contribuenti di accedere al regime agevolato, nel rispetto degli altri requisiti: ricavi entro 85.000 euro e spese per lavoro non superiori a 20.000 euro.
Restano esclusi dall’ingresso nel 2026 al regime forfettario i contribuenti che a inizio anno 2026 detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali IVA, hanno la residenza estera fatta eccezione per i residenti in stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, detengano rapporti di lavoro prevalenti con ex datori.
Inoltre, se i ricavi superano 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime con applicazione delle regole ordinarie.
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ACCONTO IVA: SCADENZA E MODALITÀ DI CALCOLO
Quest’anno il termine per il versamento dell’acconto IVA è fissato al 29 dicembre 2025, poiché il 27 cade di sabato. Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA, salvo specifiche esenzioni (ad esempio, chi applica il regime forfetario o versa meno di 103,29 euro).
L’acconto può essere calcolato con tre metodi:
– Storico: 88% dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo del 2024.
– Previsionale: stima delle operazioni dell’ultimo periodo del 2025.
– Effettivo: operazioni registrate fino al 20 dicembre.
La scelta del metodo più conveniente può ridurre o azzerare l’importo dovuto. Si ricorda che il mancato versamento comporta sanzioni, ridotte in caso di ravvedimento.
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01.12.2025 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
Il primo dicembre (in quanto il 30.11.2025 è domenica) scade il termine per il versamento degli acconti d’imposta e contributivi per il 2025.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti versano gli acconti in due rate di pari importo (ognuna del 50%).
L’acconto IRPEF e IRES può essere determinato in due modi:
– con il criterio c.d. “storico”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
– oppure con il criterio c.d. “previsionale”, sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso.
Sono dovuti gli acconti anche per la cedolare secca, per l’imposta sostitutiva dei soggetti forfettari e per l’IVIE, IVAFE E IVCA per i soggetti che detengono immobili e attività finanziarie all’estero e cripto attività.
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INVIO DEI DATI TESSERA SANITARIA
I professionisti sanitari devono inviare i dati delle spese sanitarie del 2025 al Sistema Tessera Sanitaria entro il 2 febbraio 2026. Questo adempimento è diventato annuale a partire dal 2025, sostituendo la vecchia cadenza semestrale.
La scadenza del 31 gennaio 2026 cade di sabato, quindi slitta al primo giorno lavorativo utile. Data di scadenza: 2 febbraio 2026 (a causa dello slittamento del 31 gennaio che è un sabato).
Periodo di riferimento: Dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2025.
Frequenza: Da ora in poi, l’invio è annuale.
Chi è obbligato: Tutti i professionisti sanitari e le strutture che erogano prestazioni, come medici, psicologi, dentisti, ottici, farmacie, etc.
Invio: Deve essere effettuato tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Sanzioni: In caso di omissione o errore, si applicano sanzioni di € 100 per ogni documento, con un tetto massimo di € 50.000 all’anno.
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