CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI CONFESERCENTI: QUINTA TRANCHE DEL RINNOVO
Con la mensilità relativa alla competenza di novembre 2026 sarà erogato il quinto incremento retributivo mensile dei sei complessivamente previsti dal rinnovo del CCNL.
L’aumento in oggetto è pari a 35 € per un lavoratore inquadrato al IV livello (importo da riparametrare per gli altri livelli).
Questa scadenza si colloca all’interno del percorso delineato dall’ipotesi di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritta il 22 marzo 2024 da Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
L’accordo prevede, per il IV livello, un aumento complessivo a regime di 240 €, oltre a un importo una tantum di 350 €, suddiviso in due tranche già interamente erogate.
L’ipotesi di rinnovo completa il percorso avviato con l’accordo straordinario del 12 dicembre 2022, che aveva fornito una prima risposta salariale in seguito alla scadenza del precedente contratto.
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PREMI DI PRODUTTIVITA’ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: conflombardia@pec.confinrete.it, filcams@cgil.lombardia.it, fisascat.lombardia@cisl.it, mail@uiltucslombardia.it, info@enbil.it.
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CORTE DI CASSAZIONE: DISTINZIONE TRA TRASFERTA E TRASFERIMENTO
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26315 del 6 ottobre 2026, ha ribadito la distinzione tra trasferta e trasferimento, allineandosi all’orientamento per cui la trasferta si caratterizza per la temporaneità dello spostamento, mentre il trasferimento comporta un cambiamento definitivo del luogo di lavoro.
Il relativo emolumento economico punta infatti a risarcire i sacrifici derivanti dal prestare servizio in un luogo differente da quello pattuito nell’accordo di lavoro. Ai fini di tale qualificazione tecnica, i Giudici di legittimità hanno specificato che il domicilio del dipendente e la sede legale della società non hanno alcuna rilevanza, risultando determinante soltanto la sede contrattuale stabilita per l’esecuzione della prestazione.
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CORTE DI CASSAZIONE: INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23715 del 21 luglio 2026, ha confermato la funzione economico-sociale dell’indennità sostitutiva del preavviso, volta a ridurre l’impatto della fine del contratto per la parte che la subisce. Nei casi di licenziamento, lo strumento offre una tutela economica al dipendente impegnato nella ricerca di un nuovo impiego; al contrario, nelle dimissioni, garantisce all’azienda i tempi tecnici per trovare un sostituto.
Sotto il profilo strettamente giuridico, i giudici di legittimità hanno riaffermato la natura obbligatoria del preavviso, che attribuisce la facoltà di optare tra la normale prosecuzione dell’attività e l’interruzione immediata del rapporto previo versamento della somma. Viene così negata ogni finalità risarcitoria dell’emolumento, qualificandolo come puramente retributivo a fronte dell’assenza di un legame tra la mancata prestazione lavorativa e la facoltà di recesso.
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INPS: NOVITÀ IN TEMA DI CERTIFICATO MEDICO
L’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, supera il precedente orientamento e riconosce la tutela previdenziale della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico.
Questa importante estensione si applica ora sia in caso di visita domiciliare, sia in caso di visita ambulatoriale, venendo incontro alle difficoltà di prenotazione dovute ai nuovi flussi degli studi medici. La copertura del giorno antecedente è subordinata alla condizione che il medico valorizzi nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” e che tale giorno non sia un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica, casi in cui resta obbligatorio ricorrere alla continuità assistenziale.
La novità garantisce così l’effettiva tutela del lavoratore, evitando che una giornata feriale resti scoperta da indennità.
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” e uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL.
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