PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
Sono stati prorogati al 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.06.2026;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o di vantaggio.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, si prevede che la proroga al 20.07.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
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Attività |
Ricavi o compensi |
Accesso alla proroga |
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Con ISA |
Fino a 5.164.569 euro |
Sì |
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Con ISA |
Oltre 5.164.569 euro |
No |
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Senza ISA |
Fino a 5.164.569 euro |
No |
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Senza ISA |
Oltre 5.164.569 euro |
No |
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ROTTAMAZIONE QUINQUIES ANCHE PER IMU, TARI E MULTE STRADALI
La rottamazione-quinquies è stata estesa ai carichi degli enti territoriali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Anche la rottamazione-quinquies degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) non opera automaticamente. L’adesione richiede infatti un’apposita delibera consiliare.
La disciplina estende la procedura a tutti i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati dagli enti territoriali agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2023. Vi rientrano sia entrate di natura tributaria, quali IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, sia entrate di natura non fiscale, come sanzioni per violazioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe dovute agli enti locali. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Il calendario della misura concede tempi strettissimi sia agli enti che ai privati:
– entro il 15 giugno 2026, l’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti locali possono comunicare la propria adesione;
– entro il 30 giugno 2026, gli enti creditori devono pubblicare sul proprio sito istituzionale il provvedimento di adesione e, pertanto, approvare la delibera;
– a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili sul proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili;
– dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata; la dichiarazione può essere integrata entro il medesimo termine del 31 ottobre 2026;
– entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate (non inferiori a 100 euro) e le relative scadenze.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure mediante un piano di massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027.
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CONCORDATO PREVENTIVO
Anche quest’anno verrà formulata, per coloro che ancora non vi hanno ancora aderito o per coloro per i quali si conclude il biennio 2024-2025 concordato, una nuova proposta per definire il reddito 2026 e 2027.
Il termine per accettare la proposta di concordato è il 31/10/2026 che si è uniformato, quindi, al termine per l’invio delle dichiarazione dell’anno di imposta 2025.
E’ stato previsto un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:
- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
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CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 30 aprile 2026 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” ed uno “invernale”.
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2027 ed è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi Segreteria Generale di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL
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NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI: INDICAZIONE DEL CODICE CNEL
Il D.L. n. 62/2026 introduce l’obbligo di indicare il codice alfanumerico unico CNEL del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in tutti i contratti di lavoro subordinato e nelle buste paga a partire dal 1° maggio 2026. La misura, finalizzata ad ampliare i requisiti di informazione trasparente dovuta ai lavoratori, richiede l’inserimento del codice nei contratti individuali di assunzione e nei cedolini mensili, diventando così un adempimento informativo obbligatorio a carico di tutti i datori di lavoro.
Di seguito i codici CNEL dei CCNL Confesercenti:
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: H012
TURISMO: H058
PANIFICATORI: E023
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CIRCOLARI INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE PER BONUS GIOVANI, DONNE E ZES 2026
L’INPS ha pubblicato tre importanti circolari datate 14 maggio 2026 per regolare gli sgravi contributivi legati alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Di seguito riassumiamo in breve le 3 circolari:
Bonus Giovani 2026 (Circolare n. 55): esonero dei contributi INPS del 100% (fino a 500€/mese o 650€/mese nella ZES unica) per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, privi di impiego da almeno 6, 12 o 24 mesi. L’agevolazione, valida per assunzioni nel 2026 per un massimo di 24 mesi, richiede il rispetto delle condizioni di lavoratore svantaggiato e l’incremento occupazionale netto.
Bonus ZES 2026 (Circolare n. 56): esonero dei contributi INPS del 100% (fino a 650€ mese) per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale over 35 disoccupato da almeno 24 mesi. L’agevolazione è destinata a datori di lavoro privati con un massimo di 10 dipendenti, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Bonus Donne 2026 (Circolare n. 57): esonero dei contributi INPS del 100% per un massimo di 24 mesi. È rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
Per tutte e tre le agevolazioni, l’accesso è subordinato all’invio di una specifica domanda telematica all’INPS. I moduli dedicati saranno resi disponibili sul sito istituzionale e all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
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