RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI – SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Dal 20.04.2026, in base al D.L. n. 19/2026, convertito nella legge 50/2026, viene disposto che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari, possono sostituire le ricevute cartacee emesse dai terminali (c.d. POS) abilitati al pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale, a condizione che le stesse:
- contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
- siano conservate per 10 anni
In sostanza, viene meno l’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale (es. wallet digitali e mobile payments), le quali possono essere sostituite dalla documentazione bancaria dotata dei requisiti richiesti e debitamente conservata.
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ATTENZIONE ALL’UTILIZZO IMPROPRIO DEL TERMINE “ARTIGIANALE”
Dal 7 aprile 2026, è entrata in vigore la riforma che punta a tutelare il settore dell’artigianato e a contrastare l’abusivismo.
I punti principali della riforma sono:
- Protezione del termine “Artigiano”: I termini «artigiano», «artigianato» e «artigianale» diventano titoli protetti legalmente. Possono essere usati in marchi, insegne o pubblicità solo da imprese iscritte all’albo provinciale che realizzano direttamente i prodotti.
- Sanzioni severe: Per l’uso improprio o ingannevole di questi termini è prevista una sanzione pari all’1% del fatturato, con un minimo inderogabile di 25.000 euro per ogni violazione.
Gli obiettivi di tale riforma sono:
- Contrasto all’abusivismo: Si stima la presenza di oltre 850.000 operatori irregolari che danneggiano le 588.000 imprese artigiane regolari.
- Trasparenza per i consumatori: Garantire che chi acquista prodotti “artigianali” premi effettivamente il lavoro e l’ingegno dei veri imprenditori.
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DAL 2026 STOP ALLA RATEIZZAZIONE DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI BENI STRUMENTALI
Dal 2026, le plusvalenze da cessione di beni strumentali (materiali o immateriali) sono tassate integralmente nell’esercizio in cui avviene la vendita. La precedente opzione di rateizzazione in 5 anni è stata abolita per tali beni, salvo che per le cessioni di aziende o rami d’azienda. La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo ottenuto e il costo non ammortizzato.
Aspetti chiave della tassazione:
- Tassazione Immediata: L’intero importo della plusvalenza concorre a formare il reddito d’impresa nell’anno di realizzazione.
- Calcolo: Plusvalenza = Prezzo di vendita – Valore fiscale residuo (costo storico – ammortamenti effettuati).
- Eccezione (Rateizzazione): La rateizzazione (fino a 4 esercizi) resta valida solo per cessioni di aziende o rami d’azienda posseduti per almeno 3 anni.
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SICUREZZA SUL LAVORO AGILE: SCATTANO LE SANZIONI PENALI PER LA MANCATA INFORMATIVA ANNUALE
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI) ha introdotto modifiche sostanziali al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) in merito allo smart working. L’art. 11 della nuova Legge inserisce il comma 7-bis all’art. 3 del Testo Unico, rendendo obbligatoria la consegna annuale di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile. Tale documento deve essere fornito sia al lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve contenere indicazioni dettagliate sui rischi legati all’utilizzo dei videoterminali.
Sebbene l’obbligo fosse già previsto dalla Legge 81/2017, l’integrazione nel Testo Unico ne rafforza il valore normativo e introduce sanzioni penali precedentemente assenti. L’inadempimento dell’obbligo informativo comporta ora l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 81/2008: l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Resta confermato l’obbligo per il lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per le prestazioni eseguite all’esterno dei locali aziendali.
Per le imprese è quindi necessario non solo redigere l’informativa con il livello di specificità richiesto, ma anche implementare sistemi di tracciabilità certi per dimostrarne l’effettiva consegna annuale. La conservazione delle prove documentali dell’avvenuto adempimento diventa un passaggio critico per evitare le nuove conseguenze di natura penale connesse alla violazione della norma.
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PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: conflombardia@pec.confinrete.it, filcams@cgil.lombardia.it, fisascat.lombardia@cisl.it, mail@uiltucslombardia.it, info@enbil.it.
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ESTENSIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, l’INPS ha specificato che, in attuazione dell’articolo 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, lo sgravio contributivo del 50% è esteso anche al periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio del lavoratore.
In sintesi, l’agevolazione, rivolta alle aziende con meno di 20 dipendenti, è applicabile fino al primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore. Il beneficio è subordinato al rispetto dell’equivalenza oraria delle prestazioni, favorendo così la parità di genere e una migliore conciliazione tra vita privata e professionale.
L’Istituto ha inoltre confermato che, previa istruttoria, verrà prolungata la validità del codice di autorizzazione “9R” per consentire la corretta fruizione del beneficio nelle denunce contributive.
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