AGENZIA DELLE ENTRATE: DETASSAZIONE RINNOVI CCNL
Con la circolare del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per applicare le novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio sulla tassazione degli aumenti di stipendio e delle indennità per il lavoro notturno, festivo e a turni. Queste misure sono rivolte ai lavoratori del settore privato che nell’anno 2025 hanno percepito un reddito non superiore a 33.000 euro.
Per tutto il 2026, sugli incrementi di stipendio stabiliti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026, si pagherà un’imposta sostitutiva agevolata del 5 per cento. Questa agevolazione riguarda le somme che compongono la retribuzione diretta, come le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima, oltre alle integrazioni pagate dal datore di lavoro per assenze dovute a malattia, maternità, paternità e infortunio. Restano invece esclusi da questa misura gli scatti di anzianità, gli importi a titolo una tantum pagati per la carenza contrattuale e il trattamento di fine rapporto (TFR).
È prevista inoltre una tassazione agevolata del 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità collegate al lavoro notturno, festivo, ai turni e al lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale. Tale misura fiscale si applica fino a un limite massimo di 1.500 euro di importi percepiti nell’anno, per i dipendenti con un reddito da lavoro dipendente relativo all’anno precedente non superiore a 40.000 euro.
Sono esclusi da quest’ultima misura i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali ai quali è già riconosciuto uno specifico trattamento integrativo.
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COMUNICAZIONE MONITORAGGIO ANNUALE LAVORI USURANTI
Scade il 31 marzo 2026 il termine per l’invio al Ministero del Lavoro della comunicazione relativa ai dipendenti impegnati in lavori usuranti nel 2025.
I datori di lavoro devono inviare telematicamente il modello LAV-US tramite il sito www.servizi.lavoro.gov.it, indicando i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto tali mansioni.
Nello specifico, il D.lgs. 67/2011 prevede l’obbligo di comunicazione per i datori di lavoro che impiegano: lavoratori in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori notturni; addetti alla “linea catena” nei settori individuati dalle voci di tariffa INAIL; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto persone.
Tale adempimento è necessario affinché i lavoratori interessati possano accedere ai benefici pensionistici. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 € a 1.500 €, previa diffida ad adempiere.
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PREMI DI PRODUTTIVITÀ DETASSATI CONFESERCENTI
Confesercenti Regionale Lombardia ha rinnovato l’accordo per la detassazione dei premi di produttività per l’anno in corso, con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in data 30 gennaio 2026.
L’accordo consente alle aziende aderenti a Confesercenti di applicare il regime fiscale agevolato del 1% (così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026), sui premi di risultato erogati ai lavoratori o totalmente detassato se gli stessi optano di destinare, in tutto o in parte, a servizi di welfare o al fondo di previdenza complementare FONTE.
Vengono confermate le percentuali di aumento della produttività, del fatturato e della redditività e, tra il resto, si segnala che il confronto tra i periodi per la verifica degli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa può non essere annuale, purché non inferiore ai 4 mesi.
L’accordo prevede che l’azienda, oltre alla trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invii la dichiarazione di adesione esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: conflombardia@pec.confinrete.it, filcams@cgil.lombardia.it, fisascat.lombardia@cisl.it, mail@uiltucslombardia.it, info@enbil.it.
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OBBLIGO DI TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2025
Se durante lo scorso anno la tua impresa ha incassato contributi, sovvenzioni o aiuti economici da parte della Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, Camere di Commercio, ecc.), ti ricordiamo che è necessario rendere pubblici questi dati entro i prossimi mesi.
L’obbligo scatta se il totale dei vantaggi economici ricevuti nel 2025 è pari o superiore a 10.000 euro. Il limite di 10.000 euro si riferisce alla somma di tutti i contributi incassati, non al singolo aiuto.
Per ogni aiuto ricevuto, si dovrà indicare:
- L’ente che ha erogato i soldi
- L’importo esatto incassato
- Quando è avvenuto l’incasso
- Una breve descrizione del motivo del contributo (la “causale”).
Il canale e la scadenza dipendono dal tipo di azienda:
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Le società di capitali che redigono il bilancio ordinario e abbreviato: devono inserire le informazioni nella Nota Integrativa, durante l’approvazione del bilancio. Per quanto riguarda le società di capitali definite “micro imprese”, le stesse hanno la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito Internet. In quanto esonerate dalla redazione della Nota integrativa, i dati vanno inseriti in calce allo Stato patrimoniale, evidenziando le informazioni relative agli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e le informazioni relative ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
- Ditte individuali o società di persone: le informazioni vanno pubblicate sul sito internet aziendale o sulla pagina Facebook dell’attività entro il 30 giugno 2026 .
EROGAZIONI INDICATE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA),è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito Internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).
La trasparenza è importante: in caso di controlli, la mancata pubblicazione prevede una sanzione minima di 2.000 euro. Se dopo la sanzione non ci si mette in regola entro 90 giorni, si rischia di dover restituire l’intero contributo ricevuto.
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BLOCCO TOTALE DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI
A partire dal 1° gennaio 2026, la soglia che fa scattare il divieto di compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti scaduti è ridotta da 100.000 euro a 50.000 euro.
Questa misura, introdotta per stringere ulteriormente i controlli sulle compensazioni in F24, prevede le seguenti regole operative:
Soglia di sbarramento: Il blocco si attiva se il contribuente ha carichi affidati all’Agente della Riscossione (ruoli scaduti) per un importo complessivo superiore a 50.000 euro.
Oggetto del blocco: L’inibizione riguarda la possibilità di utilizzare in compensazione “orizzontale” (ovvero tra tributi diversi) i crediti d’imposta maturati.
Condizioni di esclusione: Il divieto non si applica se per i debiti in questione è stata ottenuta una rateazione regolarmente pagata o se è stata presentata istanza di rottamazione.
Efficacia temporale: Fino al 31 dicembre 2025 rimane in vigore la soglia precedente di 100.000 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e operativa dal 1° luglio 2024.
Ripristino della compensazione: Per tornare a compensare i crediti, il contribuente deve estinguere o ridurre il debito scaduto fino a portarlo a un importo pari o inferiore alla soglia dei 50.000 euro.
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SOCIETÀ DI CAPITALI: ENTRO IL 30 APRILE 2026 LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025
Entro il 30 aprile 2026 devono essere convocate le assemblee per l’approvazione del bilancio delle società di capitali, che andrà depositato presso la CCIAA entro il 30 maggio 2026. Ci si avvicina agli ultimi giorni utili per chiudere il bilancio. Si raccomanda un controllo puntuale della situazione clienti e fornitori, dei ratei e risconti e fatture da ricevere ed emettere, la ricongiunzione del saldo delle banche, la determinazione degli ammortamenti e un controllo puntuale di tutti i mastrini.
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