NOVITÀ SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI DONATI
Dal 18 dicembre 2025 entra in vigore la riforma dell’azione di restituzione, che semplifica la compravendita di immobili provenienti da donazione. In passato, chi acquistava un immobile donato rischiava di doverlo restituire ai legittimari del donante, creando incertezza e difficoltà nell’ottenere mutui.
Con la nuova disciplina, i terzi che acquistano a titolo oneroso non potranno più essere chiamati a restituire il bene: il legittimario potrà agire solo contro il donatario, chiedendo il bene o una compensazione in denaro.
Questo intervento mira a rendere più sicuri i trasferimenti e favorire l’accesso al credito. Rimane una tutela per i legittimari nel caso di atti gratuiti successivi alla donazione, ma il rischio per gli acquirenti è sostanzialmente eliminato.
Per ricevere maggiori informazioni, inviare una mail a info@comservizi.it
REGIME FORFETTARIO: CONFERMA E SOGLIA AGGIORNATA PER IL 2026 DALLA LEGGE DI BILANCIO IN VIA DI APPROVAZIONE
Il regime forfettario continuerà ad essere applicabile nel 2026 con regole sostanzialmente stabili. La principale novità, prevista dalla legge di bilancio che deve essere ancora approvata, riguarda la soglia dei redditi da lavoro dipendente, che resta fissata a 35.000 euro anche per il prossimo anno (anziché 30.000).
Questo consente a più contribuenti di accedere al regime agevolato, nel rispetto degli altri requisiti: ricavi entro 85.000 euro e spese per lavoro non superiori a 20.000 euro.
Restano esclusi dall’ingresso nel 2026 al regime forfettario i contribuenti che a inizio anno 2026 detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali IVA, hanno la residenza estera fatta eccezione per i residenti in stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, detengano rapporti di lavoro prevalenti con ex datori.
Inoltre, se i ricavi superano 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime con applicazione delle regole ordinarie.
Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo info@comservizi.it
ACCONTO IVA: SCADENZA E MODALITÀ DI CALCOLO
Quest’anno il termine per il versamento dell’acconto IVA è fissato al 29 dicembre 2025, poiché il 27 cade di sabato. Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA, salvo specifiche esenzioni (ad esempio, chi applica il regime forfettario o versa meno di 103,29 euro).
L’acconto può essere calcolato con tre metodi:
– Storico: 88% dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo del 2024.
– Previsionale: stima delle operazioni dell’ultimo periodo del 2025.
– Effettivo: operazioni registrate fino al 20 dicembre.
La scelta del metodo più conveniente può ridurre o azzerare l’importo dovuto. Si ricorda che il mancato versamento comporta sanzioni, ridotte in caso di ravvedimento.
Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo info@comservizi.it
INPS: AGGIORNAMENTO MODELLO AIUTI DE MINIMIS
Con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento della modulistica destinata ai soggetti aventi diritto alla concessione delle agevolazioni nel regime “de minimis”. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”.
Poiché i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono già stati adeguati ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata, che riflette i nuovi riferimenti normativi e le nuove soglie di concedibilità, è ora disponibile per le istanze di concessione di agevolazioni che non prevedono un modulo telematico di supporto.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”, ed è identificato dal codice “SC105.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it
CONTRATTI STAGIONALI BRESCIA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: PERIODO INVERNALE
Confesercenti della Lombardia Orientale in data 29 aprile 2025 ha rinnovato l’accordo territoriale con le Segreterie Provinciali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL estendendo la regolamentazione dei contratti a tempo determinato stagionali. Si conferma la presenza di due periodi di stagionalità, uno “estivo” ed uno “invernale”. Più precisamente per il periodo “invernale” le aziende, aventi una o più unità locali in uno dei luoghi stabiliti dall’accordo, potranno ricorrere al lavoro stagionale dal 01/12 al 31/03.
Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore nel lasso di tempo che va dal 01/04 al 31/03 dell’anno successivo.
L’obiettivo principale è di promuovere l’occupazione e sostenere le attività economiche nelle località turistiche, fornendo uno strumento utile per sopperire alle richieste del mercato. L’accordo che è stato sottoscritto da Stefano Boni, Direttore di Confesercenti della Lombardia Orientale, Luca Di Natale, Segretario Generale Filcams-CGIL, Francesca Danesi in rappresentanza di Filcams-CGIL Valle Camonica-Sebino, Paolo Tempini, Segretario Generale Fisascat-CISL, e Roberto Politano, Segretario Generale di Uiltucs-UIL, rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026.
Per maggiori informazioni contattare info@comservizi.it


