Il Consiglio dei Ministri, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, ha approvato un nuovo Decreto in vigore dal 08 gennaio 2022 che prevede ulteriori misure restrittive, come l’obbligo di vaccino per gli Over 50 e l’estensione dell’obbligo di Green Pass base a una platea più ampia di attività.
Di seguito un breve elenco delle disposizioni del nuovo provvedimento di interesse per le attività economiche:
OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE
- dal 20 gennaio 2022 per accedere ai servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, servizi dei centri benessere, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie .. );
- dal 01 febbraio 2022 (o data diversa stabilita da successivo DPCM) per accedere a pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari, delle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
- dall’ 08 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando i soggetti esentati per legge dall’obbligo vaccinale.
Sanzioni: a partire dal 01 febbraio 2022 l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 è punita con sanzione pecuniaria di € 100; La sanzione verrà erogata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
- dal 15 febbraio 2022 per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde rafforzata verranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso;
Sanzioni: la mancata verifica del green pass da parte del datore di lavoro o l’accesso nei luoghi di lavoro da parte lavoratore sprovvisto da green pass è punita con sanzione da € 400 a € 1.000.
GREEN PASS BASE NELLE IMPRESE DEL COMMERCIO
dal 01 febbraio 2022 sarà necessario il possesso del Green Pass “Base” per accedere alle attività commerciali.
LE ATTIVITA’ OBBLIGATE:
- È necessario il green pass per entrare in tutti i negozi, ad esclusione di quelli necessari ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona.
- È sufficiente la versione “base” del green pass; ovviamente, a maggior ragione sarà valida la versione “rafforzata”.
- Non è comunque richiesto il green pass ai minori di 12 anni e ai soggetti esonerati con idonea certificazione medica.
LE ATTIVITA’ ESENTATE:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
ESERCIZI A MERCEOLOGIA MISTA:
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal green pass possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie
ATTIVITA’ ALL’APERTO:
L’obbligo di green pass vale soltanto per le attività che si svolgono al chiuso: sono dunque esclusi i mercati all’aperto e le edicole-chioschi.
MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS NELLE IMRESE DEL COMMERCIO
I titolari delle attività per l’accesso alle quali è richiesto il green pass non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
I titolari delle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande (per i quali non è richiesto il green pass) verificano che i soggetti privi di green pass non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.
Abbiamo inviato via mail a tutte le imprese associate una circolare esplicativa su tutte le novità introdotte, utilizza il format di richiesta che trovi di seguito se non hai ricevuto la nostra informativa o se necessiti di ulteriori chiarimenti: