Decreto Covid, nessuna zona gialla fino al 30 aprile: le misure restrittive dopo Pasqua
Resta aggiornato sulle ultime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Resta aggiornato sulle ultime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nella serata di mercoledì 31 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Covid, contenente le misure e le regole da applicare dal 7 aprile.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M del 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Novità particolare, la proroga delle norme valide per la “zona arancione” in tutti i territori che, in base ai dati, avrebbero potuto collocarsi nella c.d. “zona gialla”.
In particolare viene disposta:
Le Regioni e le Province autonome che dovessero avere dati epidemiologici da “zona gialla” potranno effettivamente essere così classificate solo con provvedimento espresso del Consiglio dei Ministri, che dovrà peraltro tener conto dell’andamento del piano di vaccinazioni.
Ricordiamo inoltre che:
LOMBARDIA “ZONA ROSSA”
La Lombardia, al momento, rimane in zona rossa come da ultima ordinanza del Ministro Fontana. Di seguito, ricordiamo le misure restrittive valide in tale zona:
Misure sanitarie di cui Confesercenti promuove l’adozione presso gli esercizi commerciali
IN CASO SI PRESENTINO SINTOMI SOSPETTI CHIAMARE IL NUMERO VERDE UNICO REGIONALE 800.89.45.45 O IL NUMERO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE 1500.
Confesercenti Lombardia ha elaborato una serie di cartelli utili per la riapertura in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente per le attività del commercio, della somministrazione e, più in generale, del settore terziario.
Di seguito riportiamo le principali F.A.Q. del Governo in merito alle disposizioni adottate a seguito dell’approvazione del DPCM, inerenti la “zona rossa”.
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Sì, è consentito.
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
SPOSTAMENTI
All’interno della zona rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie,
b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori,
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
Di seguito i protocolli contenenti le procedure di pulizia, disinfezione, sanificazione, aerazione degli ambienti e gestione dei rifiuti.