BRESCIA IN ZONA ARANCIONE RAFFORZATA, CHIUDONO BAR E RISTORANTI: LA NUOVA ORDINANZA DAL 23 FEBBRAIO
Resta aggiornato sulle ultime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Resta aggiornato sulle ultime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Ordinanza n. 705 del Presidente della Regione Lombardia classifica la Provincia di Brescia in zona arancione “rafforzata”.
Il provvedimento è in vigore dalle 18.00 di martedì 23 febbraio e sino al 2 marzo.
Regione Lombardia ha ritenuto necessario intervenire localmente, istituendo su tutta la Provincia di Brescia, il Comune di Soncino (Cremona) e alcuni Comuni della Provincia di Bergamo (Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso) una zona arancione “rafforzata”.
In relazione al Comune di Castrezzato (BS) cessa di effetto dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 l’Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021.
Inoltre, è stata annunciata una rimodulazione del piano di vaccinazioni: la priorità andrà agli abitanti dei 103 Comuni con incidenza del contagio superiore a uno ogni 250 abitanti, “Comuni al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo con presenza importante di focolaio di contagio legato alle varianti e situazione di tensione legata alla saturazione delle Terapie Intensive locali”.
LE MISURE PER LA C.D. ZONA ARANCIONE “RAFFORZATA”
Misure sanitarie di cui Confesercenti promuove l’adozione presso gli esercizi commerciali
IN CASO SI PRESENTINO SINTOMI SOSPETTI CHIAMARE IL NUMERO VERDE UNICO REGIONALE 800.89.45.45 O IL NUMERO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE 1500.
Confesercenti Lombardia ha elaborato una serie di cartelli utili per la riapertura in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente per le attività del commercio, della somministrazione e, più in generale, del settore terziario.
Scarica i cartelli aggiornati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020.
Di seguito riportiamo le principali F.A.Q. del Governo in merito alle disposizioni inerenti la “zona arancione”.
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Dalle 18 alle 22, la vendita con asporto è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
Sì, è consentito.
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
SPOSTAMENTI
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa).
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie,
b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori,
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
Di seguito i protocolli contenenti le procedure di pulizia, disinfezione, sanificazione, aerazione degli ambienti e gestione dei rifiuti.